Emergenza Coronavirus
I cittadini siciliani, residenti o domiciliati in Sicilia, che dal 14 agosto 2020 fanno rientro nel territorio della Regione Siciliana da Grecia, Malta, Croazia e Spagna o che vi abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi compilando integralmente il modulo informatico www.siciliacoronavirus.it, previsto (CLICCA QUI E REGISTRATI);
b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;
d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.
I cittadini non residenti o non domiciliati in Sicilia che facciano ingresso nel territorio della Regione Siciliana dalla data del 14 agosto 2020 provenendo da Grecia, Malta, Croazia e Spagna o vi abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020; d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.
ESENZIONI
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all’art. 1 della ordinanza N° 32 del Presidente della Regione Siciliana del 12 agosto 2020 non si applicano: all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute.
Per le finalità di cui al comma che precede, i lavoratori pendolari che si recano in Grecia, a Malta o in Spagna devono compilare il modello (CLICCA QUI E SCARICA) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it.
(ai sensi dell’Ordinanza contingibile e urgente n° 32 del 12 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana e ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19
HANNO L’OBBLIGO di
- a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
- b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
- c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
(ai sensi dell’ Ordinanza contingibile e urgente n° 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana e del DPCM del 17 maggio 2020)
Ultimo aggiornamento
30 Ottobre 2020, 09:35